Con il contratto di trasporto il vettore (camionistico, aereo, ferroviario o marittimo) si obbliga ad eseguire il trasporto della merce, cioè, il trasferimento fisico della merce, da un luogo ad un altro nei modi e nei tempi pattuiti. Dal punto di vista giuridico, mentre il contratto di spedizione è un mandato che il mittente/mandante stipula con lo spedizioniere/mandatario,
il contratto di trasporto è un contratto d'opera stipulato tra il mittente ed il vettore.
Il vettore, in caso di perdita o avaria della merce consegnatagli per il trasporto, risponde integralmente del danno solo per suo dolo o colpa grave - sempre che non riesca a dimostrare (su di lui incombe l'onere della prova) la sua estraneità (vedi art. 1693 del Codice civile e art 472 del Codice della navigazione). Per questo motivo, il vettore che riscontrasse una non corrispondenza tra le indicazioni riportate sul documento di trasporto e lo stato della merce (quantità, qualità, tipo e idoneità dell'imballaggio) apporrà delle "riserve" sul documento stesso al fine di essere sollevato da responsabilità circa eventuali danni e/o perdite subite dalla merce durante i trasporto e a lui reclamati.
Accordi e convenzioni internazionali
Il contratto di trasporto internazionale, a seconda del mezzo di trasporto utilizzato (camion, aereo, ecc.) ed dei paesi trai quali si svolge, è regolato da
accordi e
convenzioni internazionali stipulati e ratificati tra i vari stati di cui indichiamo, a puro titolo informativo, i principali:
- la Convention Merchandise Routiere (CMR) per i trasporti su strada;
- la Convenzione di Varsavia per il trasporto aereo;
- la Convenzione di Bruxelles e le Regole di Visby per il trasporto via mare;
- la Convention International Merchandise (CIM) per i trasporti ferroviari.
Applicazione delle convenzioni internazionali
Secondo le convenzioni internazionali sopra riportate il vettore è responsabile e risponde non solo per il carico trasportato, ma anche per la custodia delle merci quando non sono in viaggio.
Nel caso in cui non si possano applicare le convenzioni internazionali occorre far presente che valgono i limiti di risarcimento fissati dalla legge del paese dell'esportatore e, più probabilmente, quelli della legge del paese in cui risiede il vettore.
L'esportatore deve, comunque, ricordare che, in caso di dolo o colpa grave, il vettore risponde per il valore intero.
Scelta del vettore
I requisiti nella scelta del vettore sono simili a quelli per la scelta dello spedizioniere. È fondamentale, quindi, scegliere un vettore affidabile, esperto e/o attrezzato per il tipo di merce da trasportare per il paese di destinazione. Differentemente, poi, da ciò che si richiede allo spedizioniere, presupposti essenziali per un trasporto efficiente sono i
mezzi di trasporto adeguati e gli
standard di qualità ricercati.
| Nella scelta dello spedizioniere e del vettore l'esportatore dovrà considerare i compiti specifici, le caratteristiche e il grado di affidabilità di ognuno, affinché l'organizzazione e il risultato del trasporto soddisfino le proprie esigenze. L'esportatore dovrà ricordare, inoltre, che la differenza fondamentale tra lo spedizioniere ed il vettore è che lo spedizioniere organizza la spedizione, mentre il vettore esegue il trasporto. La diversità di significato fra il contratto stipulato con lo spedizioniere (mandato di spedizione) ed il contratto stipulato con il vettore (contratto di trasporto), talora confusi o utilizzati impropriamente, in realtà rappresenta una tappa importantissima nella comprensione dei principi che regolano la materia dei trasporti internazionali. |