Molti possono essere i risultati creativi o le idee suscettibili di protezione legale, tra questi vi sono senza alcun dubbio e senza pretesa di esaustività: le invenzioni, il software, od ancora l'industrial design. La loro diversa natura comporta dei riflessi dal punto di vista della disciplina, che possono essere colti nella trattazione che qui seguirà.
Le invenzioni industriali (di Carla Zuddas)
Quando si parla di invenzioni industriali e soprattutto di invenzioni suscettibili di protezione legale si è portati a pensare ai tradizionali ritrovati della meccanica, invero le soluzioni tutelabili possono derivare anche da altri campi, quali ad esempio quello delle biotecnologie o dell'elettronica, ragion per cui si riporterà qui di seguito, oltre ad un resoconto della disciplina generale delle invenzioni, anche alcuni richiami alla disciplina speciale prevista per particolari tipologie di trovati.
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L'industrial design (di Silvia Guizzardi)
Tra le categorie di idee e risultati creativi suscettibili di tutela legale vi sono i modelli e disegni industriali, un tempo noti come "ornamentali".
La loro disciplina si caratterizza per la presenza di una duplice forma di tutela, quella di stampo brevettuale e quella riconducibile al diritto di autore, su cui la trattazione che qui segue si soffermerà nel dettaglio.
NORMATIVE CITATE
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Le varietà vegetali (di Fabiola Massa)
Le varietà vegetali rappresentano una particolare fattispecie tutelabile dall'ordinamento per mezzo di una normativa di derivazione internazionale che ad oggi consente al costitutore di una nuova varietà di poter alternativamente ricorrere alla procedura di protezione nazionale o comunitaria, su cui nel prosieguo si forniranno maggiori dettagli.
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I microchips (di Fabiola Massa)
Sempre più spesso i prodotti disponibili sul mercato si compongono di parti microelettroniche, ed in particolare di microchips, o sono comandati da microchips, a cui l'ordinamento dedica una particolare tutela legale di cui si dirà qui di seguito.
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Le banche dati (di Rosaria Romano)
La Comunità europea ha definito questi anni, come l'èra della società dell'informazione, in quanto la dematerializzazione dell'economia ha portato la disponibilità in tempi rapidi ed a costi contenuti dell'informazione ha rivestire un ruolo nevralgico.
Ebbene, una delle fonti a cui si può attingere per trarre informazione sono proprio le banche dati, strumenti spesso costituiti grazie all'investimento di grandi risorse finanziarie, per le quali l'ordinamento appresta una particolare forma di tutela.
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Il marchio nazionale (di Fabiola Massa)
Perché un'impresa od un operatore economico possa essere identificato sul mercato e distinto dai concorrenti occorre che sia facilmente individuabile, ed a questa esigenza risponde la scelta di un marchio rappresentativo dell'iniziativa economica.
Marchio di impresa può essere sia un segno denominativo che uno figurativo, l'importante è che esso vanti dei requisiti particolari tali da poter essere tutelato giuridicamente, su cui si dirà qui di seguito.
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Il marchio comunitario (di Silvia Guizzardi)
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I domain name (di Luigi Innocente)
Con l'avvento di Internet ha fatto la sua comparsa anche un nuovo segno identificativo delle iniziative imprenditoriali e non, ovvero il domain name, che la dottrina ha trattato inizialmente alla stregua di un marchio di impresa.
Dopo alcuni anni di esperienza, il legislatore è intervenuto sulla materia fornendo delle indicazioni e delle regole di cui si dirà nel prosieguo della trattazione.
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Il software (di Silvia Guizzardi)
Un particolare tipo di creazione intellettuale è rappresentata dal software che il legislatore ha preferito sottrarre, quando considerato nella sua individualità, alla tutela da brevetto, ed assimilare alle opere protette dal diritto di autore, al pari di quelle letterarie, di cui si dirà meglio nel prosieguo.
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I modelli di utilità (di Carla Zuddas)
Non tutti i ritrovati tecnici possono essere qualificati ai sensi della disciplina brevettuale delle invenzioni industriali, alcuni di questi, generalmente di modesta rilevanza, quali ad esempio le migliorie d'impiego di oggetti già noti al mercato, sono tutelabili, purché sussistano certe condizioni per mezzo di brevetto per modello di utilità, di cui si dirà più nel dettaglio qui di seguito.
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