L'assegno bancario è un titolo di credito che contiene l'ordine rivolto dal traente (il correntista) ad una banca di pagare una somma determinata ad un beneficiario all'ordine del quale l'assegno viene emesso, contro addebito sul proprio conto corrente intrattenuto con la banca stessa (la banca trattaria).
Pur essendo un mezzo di pagamento adottato in tutti i Paesi del mondo, soprattutto nei rapporti con controparti di Paesi europei, l'esportatore deve prestare molta attenzione perché l'assegno estero presenta alcuni rischi di cui non sempre gli operatori sono a conoscenza.
Accredito non definitivo
A differenza del bonifico bancario che dà al beneficiario una disponibilità immediata dei fondi, l'assegno è soltanto un mezzo per ottenere il pagamento. Per il venditore che ne entra in possesso il pagamento non è ancora assicurato, in quanto la banca italiana accrediterà l'importo dell'assegno salvo buon fine (sbf) con valuta di accredito (che varia da 10 a 20 giorni) a partire dalla data di negoziazione dell'assegno, riservandosi, quindi, il diritto di riaddebitare (magari dopo molto tempo) l'importo al presentatore, se l'assegno stesso non viene onorato (per qualsiasi motivo) dalla banca trattaria (e perciò dal cliente). Questo può accadere anche se trascorsi molti mesi dalla data dell'accredito salvo buon fine.
Diverso regime giuridico
In molti Paesi esteri, l'assegno ha spesso una configurazione giuridica diversa da quella che ha in Italia. Non sempre costituisce titolo esecutivo, ma solo probatorio, di legittimazione, con la conseguenza che il pagamento può essere bloccato dal cliente con una semplice richiesta di "
stop payment", come può accadere, ad esempio, in Germania ma, soprattutto, nei Paesi che si ispirano ai principi di
Common law (come, ad esempio, gli Stati Uniti e il regno Unito) dove l'assegno non ha la caratteristica dell'autonomia, tipica della normativa italiana, cosicché, a fronte di contestazioni sulla fornitura a cui l'assegno si riferisce, il pagamento può essere bloccato dal cliente/correntista fin tanto che non sia risolta la controversia. L'affidabilità e la solvibilità del cliente è, quindi, molto importante in campo internazionale anche per questi motivi appena accennati.
Valore del protesto
Il protesto, non sempre corrisponde a quanto disciplinato nel nostro Paese, costituendo, invece, in molti Paesi una semplice dichiarazione di mancato pagamento denominata in inglese "
noting" apposta con atto pubblico, con dichiarazione del trattario direttamente sull'assegno e/o da una stanza di compensazione da cui non discendono le pesanti conseguenze previste dalla disciplina vigente in Italia.
Termini di pagamento
Arrivando dall'estero l'assegno bancario è sottoposto ai tempi e al rischio di viaggio di almeno due servizi postali per cui, i termini per agire, con una eventuale azione di regresso, nei confronti del traente, in caso di mancato pagamento, non ci sono. È evidente che la negoziazione di un assegno di conto corrente bancario è un operazione "a rischio". Non è così, invece, per l'assegno da noi denominato per consuetudine "circolare" (
international money order - cashier's check) o per l'assegno "piazzato" (
banker's draft), in quanto assegni emessi da banche. Sempre, però, che siano banche di Paesi non considerati "a rischio".
Normativa valutaria
In alcuni casi (non certo nei Paesi dell'UE e/o nei Paesi industrializzati), la normativa valutaria può limitare l'utilizzo di questo mezzo di pagamento per importi superiori ad una certa soglia.
Proprio per i motivi sopra esposti occorrerebbe valutare se istruire la banca di negoziare salvo buon fine (Sbf) l'assegno ricevuto oppure se inviarlo alla banca estera su base di incasso.
Normativa valutaria
La negoziazione Sbf del medesimo conto corrente del beneficiario con valuta differita di alcuni giorni (dai 10 ai 20 giorni) ed invio del medesimo, insieme ad altri assegni tratti su banche del paese estero, per il servizio di incasso (
cashier check service). Con la negoziazione dell'assegno i tempi di risposta circa l'esito del pagamento sono lunghi e l'assegno potrebbe tornare impagato anche dopo parecchi mesi dalla negoziazione.
Invio al dopo incasso
L'invio su base di incasso offre, invece, il vantaggio di conoscere l'esito in tempi brevi di tentare una eventuale azione di regresso nei confronti del proprio cliente nel caso di non pagamento e, quando l'accredito è effettuato, di considerarlo definitivo e non più stornabile salvo il diritto della banca di procedere allo storno in alcuni particolari previsti dalle norme sugli incassi dei titoli di credito in Italia e all'estero (art. 9).
| Si suggerisce di accettare pagamenti a mezzo assegno, solo se non è possibile fare altrimenti e, comunque, solo dopo aver valutato attentamente l'affidabilità e la solvibilità della controparte estera e, per importi non rilevanti, non accettandoli mai, invece, da controparti di Paesi a rischio. |