Riguardo al momento in cui dovrà avvenire il pagamento si potrà concordare che il pagamento sia effettuato prima (pagamento anticipato), dopo (pagamento posticipato) o contestualmente alla consegna della merce (pagamento contestuale).
Pagamento anticipato
È sicuramente la condizione da preferire per l'esportatore in quanto lo stesso spedirà la merce ordinata dal compratore soltanto quando l'importo relativo alla fornitura gli sarà stato accreditato in via definitiva e liberatoria sul conto corrente.
In tal caso l'esportatore non è, così, esposto ad alcun rischio di mancato pagamento, mentre il compratore potrebbe nutrire dei "dubbi" circa la spedizione della merce.
Il compratore che si trovi in questa situazione potrebbe, cautelarsi dal suddetto rischio chiedendo al venditore di far aprire a suo favore una garanzia di restituzione del pagamento anticipato denominata in inglese "
Advance payment bond" con la quale la banca si impegna a riconoscere all'importatore l'importo pagato anticipatamente nel caso di mancata spedizione della merce.
Pagamento posticipato
È la situazione che preferisce il compratore, in quanto riceve la merce ordinata prima di eseguire il prezzo a favore del venditore. In questo caso è il
venditore che si accolla tutti i rischi: deve produrre la merce, metterla a disposizione del compratore nel luogo e nei termini concordati e spedirla fino a destinazione.
Con il pagamento posticipato rispetto allo spedizione della merce, il venditore è esposto al rischio di mancato pagamento a causa di inadempienza del compratore (che potrebbe non pagare o pagare in ritardo) oppure a causa di inadempienza del paese in cui risiede il compratore (rischio politico). È senz'altro la forma più diffusa e, proprio per i rischi cui è esposto il venditore, richiede che la definizione della condizione di pagamento sia effettuata con attenzione per ridurre o superare i predetti rischi adottando, a seconda dei casi, strumenti di cautela che possono essere di tipo assicurativo oppure di tipo bancario.
La dilazione di pagamento concessa, inoltre, i termini di rimborso, il tasso di interesse implicito o esplicito applicato alla dilazione concessa devono essere considerati in modo da non pregiudicare l'equilibrio finanziario dell'impresa.
Pagamento contestuale
Il pagamento contestuale, conosciuto con il termine "contrassegno", ma anche con il termine inglese "
Cash on delivery", in sigla COD si ha quando il regolamento della fornitura avviene contestualmente alla consegna della merce. In genere quando l'esportatore incarica un operatore di trasporto (spedizioniere) di consegnare la merce solo contro ritiro di:
- banconote, assegni di conto corrente bancario o circolari;
- pagherò cambiari, cambiali tratte accettate;
- dichiarazioni bancarie di ricevimento ordine di pagamento a favore del venditore;
- dichiarazioni/attestazioni bancarie di avvenuto trasferimento dell'importo.
Solo l'ultima possibilità può assicurare il pagamento della fornitura. Le altre possibilità sopra elencate (ad eccezione delle banconote e/o dell'assegno circolare emesso, quindi, da banca) rappresentano strumenti per ottenere il pagamento che, comunque, non è certo.
Il
COD, che è utilizzato soprattutto per le spedizioni via camion in ambito europeo, è una modalità di regolamento che impone all'esportatore, se vuole avere il controllo dell'operazione, la gestione del relativo trasporto, indicando espressamente e chiaramente il vincolo alla consegna ed incaricando per iscritto uno spedizioniere a curare la consegna della merce indicando il vincolo alla consegna.
Contrariamente, però, a quanto appena suggerito, può essere consigliabile, soprattutto se la vendita riguarda prodotti standardizzati, e si voglia la massima sicurezza nel pagamento, prevedere un termine di consegna "
Ex works", secondo gli
Incoterms 2000 vincolando, coerentemente con il sistema
COD, la consegna della merce nel proprio stabilimento in Italia solo in presenza dell'attestazione bancaria di avvenuto pagamento contenente tutti gli estremi del trasferimento dei fondi sul conto dell'esportatore presso la banca da lui indicata con la possibilità di verificare presso la stessa, che questo sia effettivamente avvenuta.
| Nel caso di pagamento posticipato rispetto alla fornitura è necessario che l'esportatore valuti la soluzione più adeguata per tutelarsi dal rischio di mancato pagamento. L'esportatore potrà, così, in mancanza di altre alternative possibili e/o per scelte aziendali, ricorrere ad una gestione interna accurata, circa l'affidabilità e la solvibilità della controparte estera raccogliendo informazioni, accantonando una quota di bilancio, tenendo costantemente aggiornati i dati in possesso sulla controparte e controllando l'andamento del rapporto instaurato, oppure provvedere ad assicurare i propri crediti presso una compagnia d'assicurazione dei crediti all'esportazione, o, ancora, richiedere al cliente il rilascio di una garanzia passiva da parte della sua banca (payment guarantee) a tutela del mancato pagamento oppure l'emissione di una Stand by Letter of Credit. Nel caso di forniture in Paesi non industrializzati e/o di forniture specifiche di beni non standardizzati potrà, invece, concordare che il pagamento avvenga a mezzo credito documentario irrevocabile con o senza conferma o a mezzo cambiali da scontare "pro soluto" con la tecnica del forfaiting verificando, per determinate operazioni, la possibilità di accedere ad operazioni di buyer's credit (credito acquirente) o di supplier's credit (credito fornitore). |