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Finanziamenti agevolati per la costituzione di società miste
(joint-ventures) nei Paesi in via di sviluppo (PVS) (L 49/87 - art.7) ---< indietro

L'Art. 7 della Legge 49/87 prevede il finanziamento agevolato dell'apporto italiano ad una joint venture con un partner in un paese in via di sviluppo per una copertura massima del 70% del capitale contribuito dal partner italiano alla joint-venture, fino ad un importo massimo di 5,2 milioni di euro, ad un tasso di interesse pari al 30% di quello di riferimento (per la quota eccedente i primi 5,2 e fino ai 10,3 milioni di euro, la copertura si riduce al 50%). Il finanziamento viene erogato a posteriori, sulla base dell'evidenza del contributo effettivo da parte dell`investitore italiano. Il periodo di rimborso massimo è di 10 anni, con due anni di grazia totale (su capitale e interessi).

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