Gli scambi di beni fra i Paesi dell'Unione Europea e il resto del mondo sono in molti casi regolati da accordi "preferenziali" con singoli paesi o gruppi di paesi a titolo di accordi di libero scambio e accordi di unione doganale. Tali accordi prevedono agevolazioni che si sostanziano nella riduzione parziale o totale dei dazi nel Paese di importazione.
Esiste una vasta rete di accordi come ad esempio l'accordo di libero scambio con i Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea (Bulgaria, Romania), volto a promuovere gli scambi commerciali con questi Stati mediante concessioni tariffarie reciproche, gli accordi di unione doganale con la Turchia, San Marino e Andorra. Altri accordi sono stati conclusi con le ex-colonie, i paesi in via di sviluppo (PVS) ecc. Gli accordi in vigore possono essere consultati sul sito dell'UE all'indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/ taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm
Le agevolazioni tariffarie derivanti dagli accordi si basano sul rispetto delle disposizioni doganali ove sono stabiliti i criteri per l'acquisizione dell'origine delle merci ottenute dalla trasformazione di materie prime o parti di origine diversa.
La materia è disciplinata in primo luogo dal Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE 2913/92) e dal Regolamento 2454/93 contenente le disposizioni di applicazione dello stesso Codice, oltre che dagli accordi sopra citati.
L'esistenza dei presupposti previsti dagli accordi si attesta ai fini doganali con l'emissione del certificato denominato EUR 1, oppure del certificato ATR per la Turchia. È prevista una agevolazione per le spedizioni al di sotto di € 6.000, per le quali il certificato Eur 1 è sostituito da una attestazione di origine della merce in fattura. Nel caso invece di spedizioni dai Paesi in Via di Sviluppo verso l'Unione Europea il documento che ammette i prodotti importati al beneficio delle preferenze tariffarie è il FORM A, rilasciato dall'autorità del paese esportatore.
In caso di furto, perdita o distruzione del certificato Eur-1 può essere richiesto un duplicato ove sia menzionata espressamente la natura di "duplicato". Nel nuovo certificato deve essere indicata la data del rilascio dell'Eur 1 originale ed ha efficacia a decorrere da tale data (art. 108 - Reg. CE 2454/93).
Made in
L'origine preferenziale va distinta dall'origine non preferenziale o Made in. Quest'ultima è principalmente volta alla tutela del consumatore per ciò che riguarda l'indicazione del luogo di origine del prodotto. Si applica negli scambi commerciali internazionali non regolati dagli accordi preferenziali ed è attestata dal certificato di origine. È inoltre finalizzata all'applicazione di misure di politica commerciale come le restrizioni e le misure di salvaguardia. La definizione dell'origine non preferenziale delle merci è contenuta negli articoli da 23 a 26 del Codice Doganale Comunitario.