La classificazione doganale delle merci da parte degli operatori economici non è sempre facile, specie quando si tratta di dover classificare prodotti derivati, come nel caso, per esempio, dei prodotti chimici, o di prodotti particolarmente sofisticati. Nei casi di dubbi l'operatore può richiedere per iscritto all'autorità doganale l'attribuzione del codice mediante l'apposito formulario presente nel sito
http://www.agenziadogane.it/italiano/ comunicare/2004/itv/formulario.pdf
Il parere espresso dall'autorità doganale è vincolante per sei anni ed è applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea.
L'informazione Tariffaria Vincolante (I.T.V.) ha lo scopo di superare le incertezze sulla classificazione di merce non ancora esportata o importata; può quindi essere utilizzata solamente dopo il rilascio e non ha pertanto validità retroattiva.
Informazione vincolante in materia di origine
Il fenomeno della globalizzazione delle imprese favorisce sia il reperimento di materie prime o di semilavorati da ogni parte del mondo, sia la delocalizzazione di fasi della produzione all'estero. Ne consegue che la riunione di materie originarie di Paesi diversi, oppure l'esecuzione in Paesi diversi di fasi della lavorazione, pone il problema, a volte difficile, della definizione dell'origine del semilavorato o del prodotto finito. Nei casi di dubbi l'operatore può utilizzare lo strumento dell'Informazione Vincolante in materia di Origine (
I.V.O.).
Come richiederla
La richiesta va presentata con le stesse modalità previste per l'Informazione Tariffaria Vincolante (I.T.V.) ed ha validità per un periodo di 3 anni. Il formulario per la richiesta è contenuto negli allegati al regolamento di attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg.to 2454/93 e seg.) - allegato 1 bis. L'I.V.O. ha efficacia vincolante per tutte le merci della stessa natura per il periodo di validità dell'informazione.