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Esportazione definitiva e temporanea, visto uscire
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Esportazione definitiva

Le merci inviate all'estero, per le quali siano state espletate le formalità doganali si considerano esportate.
Le esportazioni possono riguardare sia beni nazionali che beni nazionalizzati. Questi ultimi riguardano quei beni che sono stati precedentemente importati e per i quali sono stati assolti i diritti in dogana. Tali beni possono essere inviati all'estero sia a titolo oneroso che a titolo gratuito; nel primo caso le merci devono essere accompagnate dalla relativa fattura di vendita, nel secondo caso devono invece essere accompagnati da una fattura pro-forma o lista valorizzata ove sia riportato il valore dei beni.
La cessione di beni inviati fuori del territorio doganale della Comunità, definita "cessione all'esportazione", è considerata non imponibile IVA se è provato il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio comunitario.

Per ufficio doganale di uscita di intende:
  1. per le merci esportate per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via mare, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, dalle ferrovie, dalle poste, dalla compagnia aerea o marittima;
  2. per le merci esportate mediante conduttura e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;
  3. per le merci esportate via terra, l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio e la data in cui la merce ha lasciato il territorio comunitario.
In presenza di spedizioni mediante uscita frazionata della merce, il visto è apposto solo per la parte della merce effettivamente esportata. In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare nº 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare nº 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione presso un altro ufficio di uscita interessato (art. 793 Reg. 2454/93).
Relativamente al punto a), qualora l'operazione sia vincolata al regime del transito comunitario, l'ufficio doganale di partenza coincide con quello di uscita. L'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare nº 3 e appone su tutti gli esemplari del documento di transito, in rosso, la dicitura Export.
In caso di smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare nº 3 del DAU vistato dalla dogana di uscita, l'operatore puň richiedere il rilascio di un duplicato (circ. nº 75/D dell'11.12.2002).
Nelle operazioni doganali cumulative riguardanti più operatori ove il DAU risulti intestato ad un raggruppatore (groupage) la prova di uscita per i singoli soggetti interessati consiste nell'apposizione sulle rispettive fatture degli estremi della bolla cumulativa emessa con il visto uscire apposto dalla dogana di confine.

Esportazione temporanea

Un operatore nazionale può inviare all'estero merci temporaneamente a scopo di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione - art. 199 TULD), dietro autorizzazione dell'autorità doganale competente. Tale regime viene definito perfezionamento passivo, che si distingue dal perfezionamento attivo, che riguarda invece le merci temporaneamente introdotte in Italia.

La temporanea esportazione può essere consentita anche a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, cioè per il movimento in ambito internazionale di contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, macchine, ecc. a titolo di studio, per visionatura, per esperimenti, collaudo, manifestazioni fieristiche, artistiche, sportive, spettacoli, ecc. ( art. 214 TULD). In tutti e due i casi, sia per il traffico di perfezionamento che per il traffico internazionale viene stabilito dall'autorità doganale il termine massimo concedibile per tali regimi e le formalità da osservare per il corretto espletamento delle procedure.

Carnet Ata

Un'altra modalità che consente di inviare temporaneamente beni all'estero è il ricorso al Carnet Ata (Temporanea Ammissione). È un documento doganale internazionale, istituito con la Convenzione di Bruxelles del 1961, ratificata in Italia nel 1963, che ha lo scopo di semplificare le formalità di esportazione attraverso la sostituzione dei documenti doganali con un Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio. Il rilascio del Carnet Ata è subordinato alla prestazione, da parte del richiedente, di una garanzia. I beni che possono usufruire dell'utilizzo del Carnet Ata sono i campioni commerciali, i materiali professionali e le merci destinate ad esposizioni. Il Carnet ATA ha una durata di 12 mesi. Entro il termine della scadenza la merce deve essere reimportata nel Paese di partenza ed il documento deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente. La lista aggiornata dei paesi per i quali è possibile utilizzare il Carnet Ata in quanto hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles, è consultabile nei siti internet delle Camere di Commercio.