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Transazioni in ambito comunitario e modello Intrastat -----------------------< indietro

L'abolizione delle barriere doganali nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, avvenuta il 1º gennaio 1993, ha sancito la libertà di circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Da allora gli operatori economici di tali Paesi possono liberamente trasferire le proprie merci senza più aver l'obbligo di sottoporle al "fermo in dogana".

I beni inviati dall'Italia verso gli altri Stati comunitari o da questi provenienti non si considerano più importati o esportati, bensì semplicemente spediti o ricevuti. Pertanto, anche le dizioni "esportazione" ed "importazione" vanno riferite solo agli scambi con i Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

A questa liberalizzazione ha fatto seguito l'introduzione di nuove procedure volte a garantire l'assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane: la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato. A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.

In Italia, in particolare, sono stati emanati, ai fini degli adempimenti IVA, il D.L. 30.8.1993 nº 331, convertito dalla Legge nº 427 del 29 ottobre 1993 e i Decreti 21 ottobre 1992, 27 ottobre 2000 e 12 dicembre 2002, contenenti le norme per la compilazione dei riepiloghi Intrastat.

Tali riepiloghi effettuano un monitoraggio che permette di conoscere il volume degli scambi intracomunitari, sia ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal regolamento CEE nº 3330/1991 e seguenti, che ai fini del controllo dell'assolvimento dell'imposta, secondo quanto stabilito dalle Direttive nº 77/388/CEE e successive modifiche.

L'Unione Europea

Attualmente l'Unione Europea è costituita da 25 Paesi.

Ogni Stato appartenente all'Unione Europea viene identificato dal codice "ISO" costituito da due lettere dell'alfabeto (vedi tabella sotto riportata) Il codice ISO seguito dalla partita IVA del soggetto comunitario costituisce il "codice di identificazione", che qualifica gli operatori quali soggetti passivi d'imposta in uno Stato membro.

Le partite IVA possono essere numeriche o alfanumeriche.
La loro validità può essere verificata nel sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/servizi/vies/ oppure nel sito dell'Unione Europea:
www.europa.eu.int/vies

PAESI ADERENTI CODICE ISO NUMERO CARATTERI
PARTITA IVA
AUSTRIA AT 9
BELGIO BE 9
CIPRO CY * 9
DANIMARCA DK * 8
ESTONIA EE * 9
FINLANDIA FI 8
FRANCIA FR 11
GERMANIA DE 9
GRAN BRETAGNA GB * 5 ** - 9 - 12
GRECIA EL 9
IRLANDA IE 8
ITALIA IT 11
LETTONIA LV * 9 - 11
LITUANIA LT * 9 - 12
LUSSEMBURGO LU 8
MALTA MT * 8
OLANDA NL 12
POLONIA PL * 10
PORTOGALLO PT 9
REPUBBLICA CECA CZ * 8 - 9 - 10
REPUBBLICA SLOVACCA SK * 9 - 10
SLOVENIA SI * 8
SPAGNA ES 9
SVEZIA SE * 12
UNGHERIA HU * 8

Note tabella:
* Non hanno aderito all'Unione Europea Monetaria (sistema euro): Danimarca, Gran Bretagna, Svezia e i 10 Stati entrati nell'Unione Europea il 1º maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria.
** Enti governativi ed istituzioni sanitarie.


Altri Stati candidati

Vi sono negoziazioni in corso con la Bulgaria e la Romania, la cui adesione è prevista nel 2007. Altro Stato candidato è la Turchia. Infine anche la Croazia ha avviato politiche di adeguamento ai criteri di Copenaghen in vista di un suo ingresso nell'Unione Europea.

I riepiloghi Intrastat

L'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, nº 16, convertito dalla Legge 24.3.1993 nº 75, ha previsto l'obbligo di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici denominati "riepiloghi Intrastat", oppure "modelli Intrastat", relativi agli scambi di beni effettuati in ambito comunitario.

I modelli degli stampati

Il Decreto 27 ottobre 2000 ha introdotto la versione dei riepiloghi Intrastat in euro che sono cosė composti:
  1. Modello INTRA-1 relativo alle cessioni intracomunitarie - di colore verde, composto da:
    • un frontespizio - modello INTRA-1;
    • il riepilogo delle cessioni intracomunitarie - modello INTRA-1 bis;
    • il formulario per le rettifiche - modello INTRA-1 ter.
  2. Modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari - di colore rosso, composto da:
    • un frontespizio - modello INTRA-2;
    • il riepilogo degli acquisti intracomunitari - modello INTRA-2 bis;
    • il formulario per le rettifiche - modello INTRA-2 ter.
Le istruzioni di base per la compilazione dei riepiloghi Intrastat sono contenute nell'allegato VII del Decreto 27 ottobre 2000 e seguenti.

I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri (art. 2, Decreto 27.10.2000).

La delega a terzi soggetti

L'art. 2 del Decreto 27 ottobre 2000 ribadisce la possibilità già espressa dall'Amministrazione Finanziaria, con circolare nº 39 del 5.2.1993 e successiva circolare nº 60 del 12.3.1999, per l'operatore tenuto alla presentazione dei riepiloghi Intrastat, di delegare, mediante apposita procura, un soggetto terzo alla sottoscrizione degli elenchi riepilogativi. In ogni caso la responsabilità relativamente alla correttezza dei dati rimane in capo all'azienda delegante.

La periodicità di presentazione

Il Decreto 12 dicembre 2002 fissa i parametri che determinano la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat a partire dal 1º gennaio 2003 e abolisce l'obbligo di presentazione trimestrale del riepilogo degli acquisti (Intra-2 bis). L'operatore ha tuttavia la facoltà di presentare il riepilogo degli acquisti con periodicità trimestrale.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Scaglioni di importi per cessioni intracomunitarie realizzate nell'anno precedente Scadenza Periodicutà presentazione riepiloghi INTRASTAT
Da 0 a 40.000,00 € ANNUALE Unico elenco entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento
Da 40.000,00 a 200.000,00 € TRIMESTRALE Ogni trimestre entro il mese successivo al trimestre di riferimento
Oltre 200.000,00 € MENSILE Ogni mese entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Scaglioni di importi per acquisti intracomunitarie realizzate nell'anno precedente Scadenza Periodicutà presentazione riepiloghi INTRASTAT
Da 0 a 150.000,00 € ANNUALE Unico elenco entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento
Oltre 150.000,00 € MENSILE Ogni mese entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento
N.B.Se la scadenza del termine cade in giorno festivo la presentazione è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Il sabato è considerato giorno lavorativo.


L'inizio dell'attività degli scambi intracomunitari: determinazione della periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat
I soggetti che non hanno mai effettuato scambi intracomunitari ed effettuano per la prima volta nell'anno in corso cessioni oppure acquisti intracomunitari, devono determinare la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat in base alle operazioni che presumono di realizzare nell'anno in corso.

Esempio

Domanda
Operatore italiano (IT) effettua per la prima volta cessioni intracomunitarie per € 51.000,00 nel mese di marzo ed acquisti intracomunitari nel mese di febbraio per € 165.000,00. Qual è la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat nell'anno in corso?

Risposta
In questo caso IT deve presentare il riepilogo delle cessioni intracomunitarie (l'Intra-1 bis) trimestralmente, avendo nel primo trimestre superato la soglia che obbliga alla presentazione dell'Intra-1 bis trimestrale, mentre deve presentare il riepilogo degli acquisti intracomunitari (l'Intra-2 bis) mensilmente, avendo superato nel primo mese di effettuazione degli acquisti intracomunitari la soglia di 150.000,00 euro.
La presentazione anticipata

I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità annuale, possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile. I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale possono presentarli con periodicità mensile.
Ove anticipata, la periodicità va rispettata per l'intero anno.
Gli operatori che anticipano la periodicità non sono tenuti a riportare negli elenchi mensili le operazioni ai soli fini statistici.

Il luogo di presentazione

Gli elenchi riepilogativi vanno presentati dal soggetto obbligato o dal terzo delegato all'ufficio doganale territorialmente competente, relativamente alle sede legale o produttiva del soggetto obbligato o alla sede del terzo delegato.

L'invio a mezzo posta

Il D.L. 41/95, convertito dalla legge. nº 85/95, ha introdotto la possibilità di inviare gli elenchi Intrastat agli uffici abilitati anche a mezzo posta mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini dell'osservanza dei termini, fa fede il timbro postale.

La presentazione su supporto cartaceo

Gli operatori che segnalano i dati relativi alle operazioni intracomunitarie con supporto cartaceo, possono utilizzare, in luogo dei modelli ministeriali, la carta bianca, purché il contenuto in essa riportato sia sostanzialmente identico a quanto previsto dalla modulistica ufficiale art. 1, comma 3, Decreto 27 ottobre 2000).

La presentazione su supporto magnetico

Gli elenchi Intrastat possono essere presentati anche su supporto magnetico. Ciascun supporto magnetico deve essere accompagnato dagli stampati INTRA-1 o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.
L'operatore può riepilogare i propri dati mediante un software personalizzato, oppure attraverso il programma Intr@Web, curato dall'Agenzia delle Dogane e disponibile nel sito internet: www.agenziadogane.gov.it.

La presentazione telematica

Una ulteriore modalità per inviare i riepiloghi Intrastat è quella per via telematica (circ. 69/D del 3.12.2003). Gli operatori possono inoltre compilare ed inviare on-line l'istanza di adesione al servizio telematico direttamente dal sito internet: http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/dcagp/indiceintrastat/ index.htm.
Nel medesimo sito sono disponibili le istruzioni per l'utilizzo del sistema E.D.I.
Per la compilazione dell'istanza gli operatori economici interessati ad utilizzare il sistema E.D.I. (Electronic Data Interchange) possono usufruire di un servizio di informazioni e di assistenza.

Le operazioni soggette all'obbligo dei riepiloghi Intrastat

Le operazioni che devono essere riepilogate nei riepiloghi Intrastat sono le seguenti:
  • gli acquisti di beni ai sensi dell'art. 38, comma 2 e l'introduzione di beni nello Stato ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. b), L.427/93;
  • le cessioni di beni ai sensi dell'art. 41, 1º comma, lettere a) e c), L. 427/93;
  • i movimenti di merce in ambito comunitario a titolo diverso dall'acquisto e dalla vendita (es. merci in c/lavorazione).
Le operazioni escluse dai riepiloghi Intrastat (Regolamento Cee nº 1982 del 18 novembre 2004)
  1. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
  2. Oro detto monetario;
  3. Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate;
  4. Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare e simile.
  5. Merci destinate ad un uso temporaneo, purché ne siano rispettate le seguenti condizioni:
    1. non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
    2. la durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
    3. la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA (per esempio merci destinate a fiere ed esposizioni, attrazioni fieristiche, attrezzature professionali, apparecchi e materiali per esperimenti, imballaggi, ecc.);
  6. Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette studio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
  7. purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
    1. materiale pubblicitario,
    2. campioni commerciali.
  8. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
  9. Merci spedite alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
  10. Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
  11. Vendite di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.
Altre esclusioni (Circolare Ministero delle Finanze nº 13 del 23.2.1994)
  • cessioni omaggio;
  • sostituzione di beni in garanzia;
  • beni in c/lavorazione gratuita;
  • beni inviati per tentata vendita.