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Procedure di esportazione: il documento amministrativo unico
(DAU) ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------< indietro

Negli scambi commerciali con i Paesi extra-UE ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione scritta da presentarsi in dogana, su un apposito formulario, chiamato "Documento Amministrativo Unico" (DAU).

Il DAU o bolla doganale deve, di regola, essere redatto per iscritto, utilizzando l'apposito formulario composto da 8 esemplari:
  • l'esemplare 1 è per l'ufficio doganale di esportazione;
  • l'esemplare 2 per uso statistico;
  • l'esemplare 3 per lo speditore, da esibire all'ufficio doganale di uscita per i necessari visti e che dovrà essere conservato quale prova dell'avvenuta esportazione;
  • l'esemplare 4 per l'ufficio di destinazione;
  • l'esemplare 5 per il rinvio - transito comunitario;
  • l'esemplare 6 per il paese di destinazione;
  • l'esemplare 7 per la statistica del paese di destinazione;
  • l'esemplare 8 per il destinatario.
Esemplari aggiuntivi

In Italia sono presenti anche gli esemplari aggiuntivi nº 3/a e 3/b, rispettivamente nel caso di beni ammessi alla restituzione all'esportazione (es. rimborso dazi) e di prodotti che beneficiano del rimborso o dell'abbuono delle accise.

Ciascuna dichiarazione doganale può riguardare soltanto merci caricate su un solo mezzo di trasporto.
Per le esportazioni riguardanti più articoli, con diversa voce doganale, va presentata per ciascun articolo una dichiarazione separata. Tuttavia, per merci della stessa specie con diversa voce doganale, è possibile presentare un'unica dichiarazione utilizzando modelli complementari.
Sul documento oltre ai dati riguardanti i soggetti coinvolti nell'operazione (esportatore, destinatario, dichiarante), sono riportati, sotto forma di codici, i dati che identificano il regime in atto. Nella casella 1, seconda suddivisione, va indicato il codice relativo al tipo di dichiarazione:
  • il codice "0" indica la "sola immissione in libera pratica";
  • il codice "1" indica il regime di "spedizione/esportazione definitiva";
  • il codice "2" indica il regime di "spedizione/esportazione temporanea";
  • il codice "3" indica il regime di "rispedizione/riesportazione".
La casella 1 (terza suddivisione) indica il vincolo della merce ad un regime di transito esterno (T1) o interno (T2), o ad altri regimi simili. Il documento riporta poi tutti gli altri dati necessari per il corretto espletamento delle formalità doganali (sito: http://www.agenziadogane.it/italiano/saisa/).
La dichiarazione di esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale territorialmente competente in relazione alla sede dell'esportatore oppure dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate (art. 161 - Regolamento CE 2913/92). A questa regola possono essere ammesse delle deroghe.
L'amministrazione doganale può consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale in casi ben determinati come le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (art. 225 e seg. Reg. 2454/93).