La dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti necessari per consentire il corretto espletamento delle norme doganali. Tuttavia quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto (Codice Doganale Comunitario - art. 64 Reg. 2913/1992).
L'esportatore normalmente agisce attraverso un soggetto appositamente incaricato di rappresentarlo davanti all'autorità doganale (doganalista o spedizioniere doganale) a cui conferisce l'incarico di espletare le formalità doganali.
Due tipi di rappresentanza
Esistono due tipi di rappresentanza in dogana:
La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo professionale oppure può essere conferita anche ad un dipendente dal proprietario delle merci purché sia iscritto in apposito elenco.
Nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, con la conseguenza che gli effetti giuridici della sua attività si producono direttamente e unicamente nella sfera giuridica del rappresentato.
La rappresentanza indiretta è libera e si ha quando il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio, con la conseguenza che gli effetti giuridici dell'attività posta in essere si producono nella sfera giuridica del rappresentante, sul quale incombe l'obbligo di ritrasferirli con successivo atto al rappresentato.