La Comunicazione Valutaria Statistica, comunemente chiamata con l'acronimo CVS, è lo strumento informativo che fa capo agli operatori residenti in Italia per la raccolta di dati sulle operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi, realizzate direttamente o attraverso le banche abilitate.
Risponde ad una esigenza informativa della Bilancia dei Pagamenti che non può essere soddisfatta dalle rilevazioni dei flussi canalizzati nel Sistema Bancario in presenza, per esempio, di movimenti di merce con regolamento differito oppure senza regolamento, regolamenti in compensazione, regolamenti su conti correnti accesi all'estero a nome di soggetti residenti, regolamenti in contanti ovvero effettuati attraverso assegni e procedure automatizzate come RID, RI.BA., MAV, Rete Incassi.
La CVS contiene una gamma ampia di informazioni sugli operatori e sulle operazioni. È utilizzata principalmente per la rilevazione dei dati relativi ai regolamenti ed ai movimenti delle merci, alle transazioni finanziarie, ai crediti commerciali, alle compensazioni, ai dati morfologici degli operatori con l'estero.
Soggetti obbligati
Sono obbligati a segnalare i dati relativi alle operazioni con l'estero le BANCHE per i regolamenti canalizzati, cioè quelli riguardanti i pagamenti che transitano attraverso il canale bancario, e gli OPERATORI NON BANCARI per i regolamenti decanalizzati, cioè quelli effettuati nei confronti di non residenti e relativi alla movimentazione di conti all'estero, alla consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia e all'estero, alle procedure automatizzate del tipo RI.BA, Rete Incassi, RID, MAV, alla girata di effetti. Sono inoltre considerate operazioni decanalizzate, e quindi a carico degli operatori non bancari, i regolamenti in compensazione e le fasi doganali delle operazioni mercantili.
Le operazioni con i Paesi dell'Unione Europea
La CVS va emessa anche per le operazioni effettuate con partners di altri Stati Europei. A questo riguardo per "fase doganale" si deve intendere la spedizione o l'invio della merce ad un paese comunitario e la ricezione o l'arrivo in Italia da un paese UE.
Che cosa va segnalato
- Tutte le operazioni tra residenti e non residenti, di natura mercantile, non mercantile, finanziaria, con regolamento valutario, compresa la compensazione;
- Le fasi doganali delle operazioni con l'estero senza regolamento, per esempio i movimenti di merci in conto lavorazione;
- Le fasi doganali cioè l'invio della merce all'estero e la ricezione della merce dall'estero, quando il regolamento dell'operazione - interamente posticipato - è previsto oltre 60 giorni (ivi comprese le fasi doganali delle operazioni con regolamento inizialmente previsto entro 60 giorni e slittato oltre tale termine).
Quando è dovuta
La soglia al di sopra della quale vige l'obbligo di segnalazione è stabilita in € 12.500. La soglia va riferita al valore del singolo atto di regolamento o doganale oggetto di segnalazione, indipendentemente dal valore del contratto globale sottostante.
Ad ogni operazione deve corrispondere una CVS, ad eccezione delle "operazioni omogenee", cioè le operazioni effettuate nello stesso mese solare (periodo di riferimento), dal medesimo operatore, riconducibili alla medesima categoria (operazioni correnti mercantili, non mercantili e finanziarie). Per esse devono inoltre coincidere, eccettuato l'importo, tutte le informazioni statistiche riguardanti l'operazione (desumibili dall'apposita Sezione Operazione), con l'avvertenza che, quanto al codice merce, desumibile dalla "Tariffa Doganale d'Uso Integrata", il principio di omogeneità è soddisfatto con la coincidenza delle prime due cifre. Per esempio due prodotti classificati rispettivamente nella voce 39269099 e 39161000 sono considerati con tariffa omogenea poiché coincidono i primi due numeri (39).
Quando si deve segnalare
La segnalazione va effettuata direttamente dagli operatori:
- entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, per le operazioni decanalizzate;
- entro il giorno 10 del mese successivo al mese in cui le partite di debito e di credito si estinguono per le operazioni portate in compensazione;
- entro il giorno 10 del mese successivo all'eventuale accordo di slittamento dei termini di regolamento in origine previsti entro 60 giorni.
A chi va inviata
La CVS va inviata all'Ufficio Italiano Cambi:
- direttamente dall'operatore se l'operazione è decanalizzata;
- esclusivamente per il tramite della banca se l'operazione è canalizzata.
Come va inviata
La segnalazione può essere inviata con modulo cartaceo o con il programma UIC Maestro (vedi sito:
www.uic.it, alla voce "statistiche", cliccando poi su "segnalazioni").
La struttura della CVS comprende i seguenti moduli:
- T00 sezione segnalante;
- T01 sezione operatore;
- T02 sezione mercantile;
- T03 sezione non mercantile;
- T04 sezione finanziaria;
- T05 sezione compensazioni;
- T06 sezione regolamento;
- T08 sezione non residenti;
- T09 sezione titoli.
Rettifiche
Qualora intervenissero variazioni significative dovute a modifiche contrattuali o ad errore delle operazioni già segnalate con CVS e per le quali sono previsti ulteriori adempimenti statistici, occorre procedere alla rettifica delle informazioni. Sono significative le variazioni oltre 30 giorni dei termini di regolamento già segnalati e/o le variazioni degli importi segnalati in misura superiore al 10 per cento.
La procedura di rettifica ha luogo mediante annullamento della precedente CVS e riproposizione di una nuova CVS e va espletata entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui interviene la modifica o risulta l'errore.
Esempi
1. Operatore Italiano (IT) vende a cliente USA merce per € 35.000. La merce viene spedita in gennaio. Il pagamento è effettuato in tre rate rispettivamente di € 10.000 a febbraio, di € 10.000 a marzo e di € 15.000 in aprile. IT deve compilare una CVS decanalizzata entro il 10 di febbraio. Non vanno compilate CVS canalizzate relativamente alla prima e alla seconda rata poiché i singoli importi non superano la soglia di € 12.500. Dovrà essere invece compilata CVS canalizzata al momento del regolamento della terza rata.
2. Operatore italiano (IT) vende a cliente polacco merce per € 40.000. La merce viene spedita in gennaio. Il pagamento è effettuato in tre rate rispettivamente di € 20.000 a febbraio, di € 10.000 a marzo e di € 10.000 in aprile. Va compilata CVS canalizzata al momento del pagamento della prima rata in quanto l'importo supera la soglia di € 12.500. Non vanno compilate CVS canalizzate relativamente al regolamento della seconda e della terza rata poiché i singoli importi sono inferiori a € 12.500.
3. Operatore italiano (IT) vende a cliente russo merce per € 50.000. Il cliente russo paga un anticipo a gennaio di € 10.000, una seconda rata al momento della spedizione della merce a marzo di € 10.000 e una terza rata a giugno di € 30.000. Non va emessa CVS canalizzata al momento dell'anticipo poiché l'importo è inferiore alla soglia. IT deve emettere CVS decanalizzata entro il 10 aprile relativamente alla spedizione della merce. Va poi emessa CVS canalizzata al momento del pagamento dell'ultima rata di € 30.000.