L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta indiretta adottata a livello comunitario con trattato CEE del 1957 e introdotta in Italia con D.P.R. 633/72, che viene applicata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato.
Nel D.P.R. 633/72 il legislatore definisce i presupposti delle operazioni che rientrano nella disciplina IVA:
- presupposto oggettivo: operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (artt. 2 e 3).
- presupposto soggettivo: operazioni poste in essere nell'esercizio di imprese ed esercizio di arti e professioni (artt. 4 e 5).
- presupposto territoriale: operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi eseguite nel territorio dello Stato (art. 7).
Ai soggetti indicati negli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 è assegnata una partita IVA con cui effettuano operazioni soggette alla disciplina IVA.
Le operazioni rientranti
nel campo di applicazione dell'IVA si distinguono in operazioni imponibili, non imponibili e esenti. Gli obblighi relativi a queste operazioni riguardano l'emissione, la registrazione della fattura e gli obblighi dichiarativi previsti dalle vigenti leggi. Le rimanenti sono operazioni escluse dal campo IVA.
| Operazioni imponibili |
assoggettate ad imposta |
| Operazioni non imponibili |
| DPR 633/72: |
art. 8 primo comma lett. a), b), c) art. 8 bis primo comma art. 9 primo comma artt. 71 e 72 art. 38 quater primo comma |
| L. 427/93 |
art. 40 art. 41 art. 50bis art. 51 terzo comma art. 58 primo comma |
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| Operazioni esenti |
D.P.R. 633/72 art. 10 |
Operazioni non rientranti nel campo IVA |
| D.P.R. 633/72 |
assenza di uno dei presupposti di cui all' art. 1 Art. 2, comma terzo Art. 3, comma quarto Art. 7 (solo in alcuni casi) Art. 15 |
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La definizione del requisito di territorialità, da cui scaturisce l'obbligo dell'applicazione dell'imposta, è contenuta nell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 633/72. In esso è stabilito che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni che hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio medesimo ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato. Nell'art. 7, comma 2 sono anche indicati i requisiti di territorialità relativamente alle prestazioni di servizi.
Le operazioni
non imponibili sono quelle agevolate sulle quali non si calcola l'IVA in Italia. Ad esempio, sono non imponibili le cessioni intracomunitarie e le cessioni all'esportazione per le quali l'IVA è applicata nel paese di introduzione.
Le operazioni
esenti, invece, sono quelle operazioni su cui non si calcola l'IVA, ma che devono essere fatturate se ne viene fatta richiesta dal cliente al momento dell'operazione.
Le operazioni
non soggette ad IVA o escluse, sono le operazioni prive di uno o più presupposti IVA (oggettivo, soggettivo o territoriale) (es. cessione valori bollati).
Un meccanismo "neutro"
Il soggetto IVA che registra fatture di vendita e di acquisto, ambedue gravate da IVA, non sopporta né un costo, né realizza un ricavo, poiché compensa l'IVA riscossa dalla vendita di beni o dalle prestazioni di servizi con l'IVA pagata ai fornitori da cui riceve beni o servizi. Il reale costo dell'IVA grava invece sul consumatore finale che acquista beni o servizi al lordo dell'imposta.