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Obblighi del venditore e del compratore nella
Convenzione di Vienna ----------------------------------- ------------------------------ ---------< indietro

Con la stipula del contratto di compravendita, i principali obblighi del venditore sono:
  1. consegnare la merce nel luogo concordato, secondo i termini di consegna definiti in base agli Incoterms 2000 della Camera di commercio internazionale di Parigi. L'adozione di un termine di consegna della merce secondo gli Incoterms 2000 risulta più che mai raccomandabile in considerazione dell'irrevocabilità con cui vengono ripartiti oneri, costi, rischi e responsabilità a carico delle parti;
  2. consegnare la merce alla data di consegna pattuita nel contratto e/o determinabile in base al contratto oppure entro un periodo di tempo ragionevole o determinato;
  3. consegnare la merce secondo le modalità di trasporto definite nel contratto (via mare, via aerea, via terra o con trasporto intermodale), con mezzi di trasporto adeguati stipulando, se tenuto, un'assicurazione sulla merce trasportata, fornendo tutte le informazioni necessarie al cliente per il ritiro della merce;
  4. consegnare la merce conforme alle caratteristiche (quantità, qualità, tipo) previste del contratto, conforme al campione, modello e/o prototipo da visionare, senza difetti, idonea all'uso cui è destinata e imballata e/o confezionata adeguatamente;
  5. consegnare la merce libera da diritti e/o pretese di terzi, a meno che il compratore non abbia acconsentito a ricevere la merce gravata da tali diritti o pretese altrui;
  6. consegnare la merce libera da diritti sulla proprietà industriale e/o intellettuali secondo la legge del paese del compratore o del paese di destinazione;
  7. consegnare i documenti relativi alla merce nel momento concordato, nel luogo e nella forma prevista dal contratto;
  8. trasferire la proprietà della merce alle condizioni previste dal contratto in base alla legge nazionale applicabile al contratto non essendo l'Istituto della proprietà disciplinato dalla convenzione di Vienna.
I principali obblighi del compratore sono invece, quelli di:
  1. pagare il prezzo fissato nel contratto nella moneta contrattuale pattuita, secondo le modalità concordate e, cioè, a mezzo bonifico bancario, assegno, incasso documentario o semplice o a mezzo credito documentario nel luogo e nei tempi previsti (in via posticipata e/o anticipata), rispetto alla spedizione della merce e/o contestualmente al ricevimento della stessa;
  2. pagare il prezzo fissato contrattualmente nel luogo definito che può essere, a seconda dei casi, presso una banca nel Paese del venditore e/o nel Paese dello stesso compratore e/o in un Paese terzo, oppure nel luogo di rimessa dei documenti presentati per l'incasso o per l'utilizzo;
  3. prendere in consegna la merce mettendo il venditore nelle condizioni di effettuare la consegna e adempiere alle formalità necessarie per il ritiro della merce.