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Modi di risoluzione delle controversie ------------------ ------------------------------< indietro

Per l'esportatore, se è essenziale definire quale sarà la legge applicabile ad un contratto internazionale, è altrettanto importante che non trascuri di precisare se, in caso di controversia, ci si presenterà davanti ai giudici del paese della controparte oppure davanti ai propri giudici (rimettendo, così, la soluzione della controversia ad un Tribunale statale) oppure ad arbitri privati.

Giurisdizione ordinaria (Foro competente)

La scelta del tribunale statale - quindi il ricorso alla giurisdizione ordinaria - stabilendo il foro competente (quello cioè del proprio paese o del paese della controparte) per risolvere eventuali controversie è sicuramente la via più semplice, soprattutto quando il valore del contratto è d'importo limitato.
L'operatore italiano, nella quasi totalità dei casi, preferisce prevedere che il Foro competente sia quello del proprio paese. Questo, però, non sempre, è opportuno. Bisogna valutare i singoli casi e sapere quali sono le possibilità di ottenere il riconoscimento di una eventuale sentenza nel paese della controparte estera.
Al riguardo occorre considerare che questo riconoscimento, se da una parte è facile ottenerlo nel caso di contratti con controparti di paesi UE, che hanno sottoscritto delle convenzioni sul reciproco riconoscimento di tali sentenze, dall'altra parte non bisogna dimenticare quanto segue:
  • le Convenzioni stesse prevedono alcuni vincoli circa l'organo giurisdizionale (il tribunale) competente a risolvere le eventuali controversie, vincoli che possono essere superati attribuendo ad un giudice quelle competenze che, altrimenti, non si potrebbero avere ed escludendo, nel contempo, la competenza di altri giudici;
  • i giudici di paesi diversi da quelli comunitari difficilmente riconoscono sentenze emesse da giudici di altri paesi come nel caso, ad esempio, degli Stati Uniti d'America dove i giudici dei singoli Stati tendono a non considerare le sentenze emesse da giudici di qualsiasi Paese diverso dagli Stati Uniti.
La scelta del Foro competente come modo di risoluzione di eventuali controversie è una soluzione economica valida soprattutto quando il valore del contratto è di valore modesto.


Arbitrato internazionale

L'arbitrato è un'alternativa alla scelta del tribunale statale per la risoluzione delle eventuali controversie, soprattutto per quei contratti di una certa importanza e valore, per i quali diventa primario affidare la soluzione di controversie a legali competenti nella materia che svolgono la funzione di "arbitri" per risolvere con "equità" una lite sorta tra le parti contraenti.
La scelta della clausola arbitrale implica, però, che il Paese della controparte abbia aderito alla Convenzione di New York del 1958 - di cui fanno parte circa 100 paesi - nella quale si è stabilito di:
  • accettare le risoluzioni arbitrali emesse dall'arbitro;
  • riconoscere e dare esecuzione alle sentenze arbitrali.
Tuttavia, se questa è una condizione necessaria, non sempre è una condizione sufficiente, in quanto occorre che l'ordinamento giuridico del paese della controparte non ponga limiti all'applicazione dell'arbitrato che renderebbero prive di effetto le sentenze arbitrali.

Prima di sottoporre il rapporto contrattuale ad un arbitro internazionale occorre, quindi, verificare:
  1. l'adesione alla Convenzione di New York da parte della controparte e/o del partner;
  2. l'esistenza di eventuali limitazioni all'applicazione dell'arbitrato.
Verificato quanto sopra, è necessario:
  • scegliere a quale forma di arbitrato ricorrere. Se, cioè, scegliere "l'arbitrato ad hoc", regolando dettagliatamente tutti i punti dell'eventuale arbitrato, oppure ricorrere "all'arbitrato amministrato" affidandosi al regolamento di un organismo specializzato in tal senso come, ad esempio, la Camera di commercio internazionale (CCI);
  • prevedere espressamente in forma scritta la clausola arbitrale formulandola in modo appropriato secondo formulazioni di clausole compromissorie suggerite (ad esempio) dalla CCI, indicando, inoltre, qual'è la Camera arbitrale a cui rivolgersi in caso di controversie. Tra le Camere arbitrali di più lunga tradizione si segnalano: Francoforte, Ginevra, Londra, Lugano, Milano, New York, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo.
Ricorrere all'arbitrato internazionale, se da una parte costa di più, assicura rapidità, informalità del procedimento e una sentenza definitiva. Di contro tale istituto non è opportuno per singole operazioni di valore modesto, pertanto non è consigliabile inserirlo nel contesto di condizioni generali di vendita per l'estero in quanto, nel caso si rendesse necessario, avrebbe un costo sproporzionato rispetto al valore della singola operazione. Ricorrere all'arbitrato internazionale vuol dire che, in caso di controversia, il contratto sarà sottoposto al giudizio di un organismo privato e non ad un tribunale statale.